… quando la cambiale in bianco rilasciata a garanzia di un prestito non è titolo esecutivo.

Spesso accade che nei finanziamenti chirografari concessi dalle banche ai clienti, l’istituto di credito si faccia rilasciare una cambiale in bianco a garanzia del buon esito del finanziamento.
Nell’ipotesi in cui il cliente non provveda a pagare regolarmente il suo debito, la Banca può risolvere il contratto e procede direttamente al precetto ritenendo, a volte a ragione ma a volte come vedremo a torto, di avere nelle proprie mani un regolare titolo di credito munito di formula esecutiva.
Una premessa: la cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine.
Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
L’inefficacia come titolo esecutivo può essere rilevata e pronunciata dal giudice anche d’ufficio.
La norma fiscale italiana prevede che le cambiali pagherò e le cambiali tratte debbano essere regolari nel bollo sin dall’origine (quindi i bolli devono già essere apposti prima della compilazione dell’effetto cambiario).
E’ ammessa la bollatura dopo la compilazione solo per gli effetti (cambiali) emessi all’estero che pervengono in Italia per l’incasso.
Quindi, qualora l’effetto non venga bollato prima che se ne faccia uso, perde la qualità di titolo esecutivo.
A questo punto è necessario chiarire che esistono due specie di cambiali: la cambiale tratta (o più semplicemente tratta) ed il vaglia cambiario (o più semplicemente pagherò).
Orbene, normalmente all’atto della stipula del contratto di finanziamento le banche fanno firmare al cliente una cambiale pagherò, ovvero un vaglia cambiario: l’imposta di bollo prevista per i vaglia cambiari all’ordine di Istituti ed Aziende di Credito è pari all’ 11,00 ‰ dell’importo facciale del titolo di credito.
Orbene, la banca spesso applica su detti titoli di credito erroneamente l’imposta di bollo dello 0,10‰, utilizzando, di fatto, l’imposta dovuta per le cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/9/1973 n. 601: l’errore è sostanziale perché se con il termine cambiale si fa riferimento esclusivamente ad una cambiale tratta nell’ipotesi in cui l’istituto di credito faccia firmare al cliente un vaglia cambiario o cambiale pagherò, l’imposta proporzionale deve essere sempre e solo l’11‰.
Pertanto, quando la banca su una cambiale pagherò applica l’imposta di bollo dello 0.10‰ il titolo non ha, di fatto, la qualità di titolo esecutivo, per il motivo che non risulta stato regolarmente bollato ab origine.

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